Computo dei termini: avviso ai tecnici progettisti

Data:
Marzo 20, 2020

In riferimento alle tempistiche adempimentali relative all’istruttoria delle pratiche di ricostruzione, si evidenzia che a norma dell’art. 103 del DL. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. del 17/03/2020, come modificato dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, non si deve tenere conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020 nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla medesima data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

 

Le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Pertanto, i tecnici destinatari di richieste di integrazioni istruttorie o di preavviso di rigetto possono avvalersi della sospensione dei termini e del relativo differimento a far data dal 15 maggio p.v., salvo ulteriori sospensioni, ovvero dare seguito a quanto richiesto dall’Ufficio al fine della celere definizione del procedimento di loro interesse.

 

Sono invece prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Pertanto, non si procederà all’acquisizione del parere del comune nelle forme del silenzio-assenso in ordine agli adempienti previsti dall’art. 3 dell’ordinanza 62/2018 per la verifica dell’eventuale presenza di abusi totali o parziali sull’immobile oggetto di RCR.