Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109 – “Decreto Genova”

Data:
Settembre 29, 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018 il Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 meglio conosciuto come “Decreto Genova”.

Sono tre gli articoli che riguardano misure relative al Sisma del centro Italia e precisamente, al capo IV, gli articoli n. 37, 38 e 39.

 

Art. 37 
Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione -  Modifiche
al  decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata; 
      2) al comma 5, dopo la lettera e),  e'  aggiunta  la  seguente:
«e-bis) assicurano, in relazione agli  eventi  sismici  che  si  sono
susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti
previsti dal presente decreto, al fine  di  verificare  l'assenza  di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee  e  nazionali  in
materia di aiuti di Stato.»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole  «al  fine
di garantirne la  continuita';»  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e
zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
definitiva delocalizzazione in strutture temporanee  delle  attivita'
agricole e zootecniche che,  per  le  loro  caratteristiche,  possono
essere utilizzate in via definitiva e' assentita,  su  richiesta  del
titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»; 
    c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' e importo inferiore alla soglia  di  rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50.». 


Art. 38
Rimodulazione delle funzioni commissariali
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del
Commissario  straordinario  del   Governo   per   la   ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  nominato
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre  2016  di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  29
settembre 2016. 
  2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto,  e  ogni
altra  disposizione  vigente  concernente  gli  interventi   per   la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016. 
  3.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito  il  compenso   del
Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  cui  si  provvede
con  le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'   speciale   del
Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
Art. 39 
Impignorabilita' delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purche' depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici: a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3; b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalita' indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. 4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano: a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1; b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
 
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