Ordinanza 94: i professionisti potranno accedere all’anticipo del 50%

Data:
Marzo 31, 2020

Il Commissario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 ha firmato l’ordinanza 94 del 20 marzo 2020 che disciplina pagamento degli anticipi ai professionisti per i progetti di ricostruzione delle abitazioni e dei siti produttivi danneggiati dal terremoto.

 

L’ordinanza prevede il pagamento del 50% degli onorari a tecnici e professionisti incaricati della predisposizione dei progetti al momento della loro presentazione, dando priorità alle domande già inviate.

 

Il pagamento avverrà su istanza degli interessati, e riguarda sia le pratiche già presentate e non ancora arrivate alla fine dell’istruttoria, sia quelle che saranno presentate in futuro.

 

La richiesta di concessione ed erogazione dell’anticipazione per le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, avviene nell’ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e quindi attraverso la piattaforma MUDE come integrazione e non tramite PEC.

 

L’Ordinanza, immediatamente esecutiva’ stabilisce anche i meccanismi per il loro recupero al momento della concessione del contributo e il trasferimento immediato agli Uffici Speciali delle risorse necessarie per i pagamenti.

 

Per la richiesta del’anticipo i professionisti troveranno istruzioni e modulistica nelle Linee guida pubblicate dal Commissario per la ricostruzione

 

La richiesta di concessione ed erogazione dell’anticipazione per le spese tecniche dovrà essere corredata delle fatture relative alle attività svolte. A norma dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza n. 94/2020 l’erogazione del contributo può riguardare l’importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture.

 

La fattura dovrà essere emessa a favore del soggetto legittimato di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 189/2016 e non a favore dell’USR.

Non si applica lo split payment (scissione dei pagamenti) poiché il destinatario della fattura è un soggetto privato.

Non si applica, altresì, la ritenuta d’acconto poiché il destinatario non è tenuto ad operare in qualità di sostituto di imposta.

 

La fattura dovrà essere emessa al lordo dell’IVA. Qualora l’IVA sia recuperabile dal destinatario, l’Ufficio provvederà al pagamento al netto della stessa. In questo caso il tecnico dovrà indicare a tergo della fattura che il beneficiario è soggetto in grado di recuperare l’IVA e che lo stesso provvederà a corrisponderla direttamente.

 

Qualora il tecnico sia soggetto a regime forfettario agevolato senza IVA dovrà indicarlo nel testo della fattura.

 

Approfondimenti:

Linee guida pubblicate dal Commissario per la ricostruzione sulle modalità di richiesta dell’anticipo del 50%