Sospensione dei lavori nei cantieri per emergenza COVID-19

Data:
Marzo 12, 2020

In riferimento alle richieste che pervengono sul corretto conteggio del periodo di sospensione dei cantieri ai fini del calcolo dei termini di ultimazione dei lavori, si evidenzia che sino alla data di entrata in vigore del DPCM del 22/03/2020, la competenza in ordine alla sospensione dei lavori per le cause di forza maggiore legate all’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconducibile alla esclusiva figura del direttore dei lavori, senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva dello scrivente ufficio. Pertanto, qualora intervenuta, lo scrivente ufficio ne prenderà atto all’esito della comunicazione che dovrà essere inviata via PEC entro la data di riapertura del cantiere.

 

A norma dell’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza n. 4/2016 e ss.mm.ii., il periodo di sospensione è “certificato dal direttore dei lavori”. Parimenti, l’art. 13, comma 3, dell’Ordinanza n. 19/2017 chiarisce che nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall’Ufficio, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione dei lavori;

 

A far data dal 22/03/2020, tutte le attività produttive, industriali e commerciali, sono sospese per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato DPCM, fatta eccezione per quelle ivi indicate.

Tale sospensione potrà estendersi sino al perdurare della situazione rappresentata ed in conformità ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti in ordine contenimento della diffusione del virus COVID-19.

I termini di conclusione dei lavori sono pertanto differiti e dovranno riprendere a far data dalla cessazione degli effetti delle richiamate disposizioni.

 

possono darne comunicazione all’Ufficio Speciale Ricostruzione mediante una PEC all’indirizzo usr2016@pec.regione.abruzzo.it